Con il super green pass l'attuale governo nega lo stato di diritto e si pone in aperto conflitto con la Costituzione e l'ordinamento repubblicano, come mai era accaduto dal dopoguerra.
Come resistere ai tentativi di repressione sul lavoro e a scuola
Il primo degli strumenti che proponiamo per reagire all’incostituzionale obbligo della carta verde è una DIFFIDA da inviare con raccomandata o PEC al proprio datore di lavoro o dirigente scolastico.
Questa diffida deve essere utilizzata soltanto da coloro per i quali è prescritto l’obbligo vaccinale (medici, infermieri, ecc.), oppure da coloro per i quali è già prevista la carta verde obbligatoria.
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La normativa di riferimento
Nella Gazzetta Ufficiale del 10/09/2021, n. 217 è stato pubblicato il decreto legge 10/09/2021, n. 122 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”, che estende l’obbligo di esibire il green pass a tutti coloro che intendano entrare in una scuola, ad eccezione degli studenti e di chi risulta esentato dal trattamento sanitario sperimentale (definito vaccino). Il d.l. n.122 rappresenta un’estensione del precedente d.l. n.111/2021.
RIFERIMENTI:
1. Il principio di non discriminazione dei cittadini è sancito dall’art. 3 della Costituzione:
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.
2. L’articolo 32 della Costituzione Italiana afferma che, anche nel caso di imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio, un tale provvedimento “non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
3. La Risoluzione 2361 del Consiglio d’Europa, stabilisce all’art. 7.3.1. che “nessuno deve essere politicamente, socialmente, o altrimenti sottoposto a pressioni per farsi vaccinare”.
4. La stessa Risoluzione 2361 all’art. 7.3.2. raccomanda di garantire che “nessuno sia discriminato per non essere stato vaccinato, a causa di possibili rischi per la salute o per aver scelto di non essere vaccinato”.
5. Il Regolamento UE 953/2021, al n.36 afferma che “È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate. Pertanto il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l'uso di uno specifico vaccino anti COVID-19, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l'esercizio del diritto di libera circolazione”.
6. Il Regolamento UE 953/2021, all’art. 10, vieta la conservazione dei dati personali contenuti nel “certificato verde” da parte di coloro che sono autorizzati ad effettuare i controlli.
Dai citati riferimenti normativi emergono una serie di considerazioni:
● Le disposizioni introdotte dal d.l. n.111/2021 e dal d.l. n.122/2021, sono in chiara contraddizione con le citate norme di natura superiore e sovraordinata, quali sono quelle costituzionali, quelle comunitarie e quelle imposte da convenzioni internazionali.
● La scelta di non sottoporsi a trattamenti sanitari sperimentali non può dunque essere invocata quale motivo per imporre limitazioni di sorta e disparità tra cittadini.
● Come è noto e dichiarato dalle stesse società farmaceutiche, il trattamento sperimentale si limiterebbe al più ad attenuare i sintomi della malattia, ma non impedisce al soggetto né di contrarla, né di trasmetterla a terzi.
Dal punto di vista medico, e ai fini della diffusione del virus, non sussiste quindi differenza alcuna tra “non vaccinati” e “vaccinati”.
● In accordo con la normativa della Privacy, occorrerà evitare in modo assoluto che possano trapelare i dati personali degli studenti che hanno liberamente scelto di non sottoporsi alla terapia sperimentale, e che questi possano essere identificati.
● L’esaltazione delle differenze in senso negativo è la condizione principale perché si realizzino i noti e tristi fenomeni di bullismo, contro i quali la scuola italiana è attivamente impegnata.
● Qualora nelle classi si dovessero creare, in qualsiasi modo, le condizioni per l’individuazione degli studenti “non vaccinati”, è evidente l’altissima probabilità di una deriva persecutoria e di emarginazione, le cui conseguenze potrebbero essere anche tragiche, come la cronaca purtroppo insegna.
● Al riguardo, la Legge 71/2017 vieta “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione […] acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni […] il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.
La responsabilità per eventi di questo genere è della struttura scolastica e del Dirigente Scolastico, chiamati in via prioritaria a creare le condizioni per prevenire e scongiurare discriminazioni, odi, persecuzioni e violenze. In caso di atti di bullismo e di discriminazione la scuola, i docenti e i Dirigenti Scolastici possono essere ritenuti personalmente responsabili anche ai fini del risarcimento dei danni.
Come accedere agli edifici scolastici con o senza green pass
1. Verifica se il soggetto che richiede il green pass risulti nell’elenco delle persone autorizzate: dirigenti scolastici e responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative.
2. Il Decreto NON autorizza nessuno a chiedere informazioni personali attinenti il tuo stato di salute (vaccinazione, immunizzazione, tampone), ma consente unicamente di utilizzare l’app VERIFICAC19, con la quale leggere il QR Code sul certificato digitale. Se il richiedente non è in possesso dell’app VERIFICAC19 NON può chiedere nulla.
3. Nel caso l’accesso all’edificio scolastico venga negato, informa il richiedente che, in ogni caso, il rispetto delle procedure previste dai Decreti green pass non esime da eventuali azioni penali o civili da parte tua, citando le leggi riportate qui sopra nei Riferimenti normativi, che nella gerarchia delle fonti predominano rispetto ai Decreti legge.
4. Invita il richiedente a desistere dalla sua richiesta ed a DISAPPLICARE la normativa interna sul green pass, sotto ordinata e dunque soccombente rispetto a quella costituzionale e comunitaria, pena l’esposizione ad azioni legali con richiesta di risarcimento danni.
5. In caso di discussione, mantieni la calma, spiegando tranquillamente le tue ragioni. Non esistono garanzie che chiamando le Forze dell’ordine (carabinieri o polizia) si possa risolvere il problema.
6. In caso di intervento delle Forze dell’ordine, siamo tenuti a mostrare, su loro richiesta, sia un nostro documento di riconoscimento, sia l’eventuale green pass.
7. Autocertificazioni che circolano nelle chat o scaricabili dalla rete, in sostituzione del green pass, non hanno alcun valore, né per gli istituti scolastici, né per le Forze dell’ordine.
8. In caso di violazione, il Decreto green pass prevede la “sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000”. Si tratta di una sanzione amministrativa e non di un reato penale. Nel caso fossero intervenute le Forze dell’ordine e avessero deciso di fare un verbale, fornisci i dati richiesti e procedi alla firma del verbale. La sanzione non va pagata ma impugnata. Nello spazio riservato alle osservazioni, evidenzia l’illegittimità del green pass e riporta i citati riferimenti normativi. Se hai bisogno di più spazio, puoi allegare un ulteriore pagina firmata, citandola nel verbale.