Ecco le principali regole da seguire se dovessimo essere fermati dalle Forze dell’ordine, a causa dei Decreti anti-Covid.
Nonostante i divieti siamo usciti di casa, in auto o a piedi, e veniamo prontamente fermati da una pattuglia della Polizia Locale che ci contesta la violazione dell'ultimo Decreto del Governo.
Sappiamo già che i divieti sono incostituzionali, ma come comportarci con gli agenti per uscirne senza problemi?
- Per Forze dell’ordine si intendono gli appartenenti alla Polizia, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza e alla Polizia locale (Vigili urbani).
- Partiamo dal presupposto che il poliziotto è un cittadino come noi, che probabilmente non ha alcuna intenzione di vessarci, quindi dobbiamo cercare il dialogo e non lo scontro verbale, rimanendo calmi ed esponendo civilmente le nostre ragioni.
- Se notiamo una certa rigidità da parte degli agenti, è meglio, il prima possibile, riprendere tutto con lo smartphone, specificando all’inizio della registrazione, la data e il luogo dove ci si trova.
- Possiamo riprendere anche i volti degli agenti, ma ad una condizione: il video serve per la nostra difesa, quindi può essere dato solo al proprio avvocato o al Pubblico ministero, ma non si può diffondere sui social, nemmeno coprendo i volti delle persone (questo è un errore frequente).
- La ripresa può essere fatta tranquillamente, e gli agenti non possono assolutamente sequestrarci lo smartphone. Il sequestro è permesso solo per oggetti utilizzati per la commissione di un reato (ad es. un’arma utilizzata in flagranza mentre sto per colpire una persona). Se l’agente dovesse sequestrare lo smartphone commetterebbe il reato di rapina a mano armata e potrà essere denunciato. Ma questa è un’eventualità che non succede mai, perché gli agenti sanno benissimo quali sono i limiti delle loro azioni.
- Se gli agenti lo richiedono, farsi sempre identificare, mostrando un proprio documento. Non è obbligatorio avere con sé un documento, ma siamo obbligati a dichiarare le nostre generalità. In caso di rifiuto o di impossibilità di identificazione è facoltà degli agenti effettuare un fermo per identificazione. Cioè portarci in questura o in caserma per identificarci. A quel punto un famigliare porterà il nostro documento agli agenti. Ma ricordiamo che siamo nell’ambito di funzioni di “polizia amministrativa”, in quanto non parliamo di veri e propri reati penali, ma di illeciti amministrativi. In questo ambito, non è previsto l’arresto.
- Gli agenti, su nostra richiesta, devono sempre identificarsi, specie se sono a piedi (questa regola non vale per i posti di blocco su strada, dove basta la divisa e la paletta per identificarli come agenti). In realtà gli agenti a piedi non lo fanno quasi mai, però è bene chiedere all’agente: nome, cognome, grado e placchetta di riconoscimento (che in realtà dovrebbe essere portata in maniera visibile sulla giacca). Se l’agente si rifiuta di identificarsi, non insistere ulteriormente. Tanto stiamo girando il video, ricordate? In ogni caso se procederà con il verbale dovrà necessariamente identificarsi. E comunque il rifiuto ad identificarsi e non avere la placchetta sulla divisa è già un illecito disciplinare.
- È utile fare questa domanda agli agenti: “Lei è a conoscenza che le norme (ad es. i Dpcm) di cui mi sta contestando la violazione sono in contrasto con la Costituzione (art. 1, 13, 16)? e si rende conto che sta quindi violando la Costituzione, sulla quale ha prestato giuramento?”. La prevedibile risposta potrà essere: “lei ha ragione, ma questi sono gli ordini che ho ricevuto”.
- Secondo l’art. 28 della Costituzione gli agenti sono direttamente responsabili degli atti compiuti in violazione dei diritti. Per questo è nostra facoltà denunciare gli agenti, non certo per ostilità nei loro confronti (sono persone che lavorano e meritano il nostro rispetto), ma perché stanno applicando norme manifestamente illegittime e omettono di esercitare un controllo sulla costituzionalità degli ordini ricevuti. Inoltre, se tutti acconsentiamo passivamente a questa normativa, anche i giudici tenderanno a rilevare una generale accettazione, una prassi, di obbedienza a norme illecite. Lo ripetiamo: il primo dovere delle Forze dell’ordine è di applicare e difendere la Costituzione. Anche quando ricevono ordini illegittimi.
- È facile che a questo punto, gli agenti ci dicano: “Va bene, basta, lei ci ha scocciato con queste chiacchiere. Se ne vada e chiudiamola qui”. Lasciamogli quindi questa via d’uscita e accettiamo di buon grado. Ringraziamo e salutiamo.
- In pochi casi, il nostro dialogo civile non sortirà alcun effetto e gli agenti decideranno di procedere con il verbale. Il verbale è sempre redatto in 2 copie, una per noi e una per gli agenti, che verrà inviata in Prefettura. Ovviamente dobbiamo ricevere e conservare la nostra copia, che ci servirà per poterlo poi contestare.
- Sul verbale devono obbligatoriamente essere elencati in maniera leggibile nomi e cognomi di tutti gli agenti che ci hanno fermato e i loro numeri di matricola. Se questo non avviene, non insistiamo, perché l’assenza di queste informazioni gioca a nostro favore, rappresentando un vizio del verbale.
- In alcuni casi, gli agenti trascrivono i dati del nostro documento, dicendo che il verbale verrà fatto in seguito e che ci arriverà a casa. Anche questa è una procedura illegittima, perché la norma sugli illeciti amministrativi (Legge 689/1981) stabilisce che la contestazione deve essere immediata. Anche qui è meglio non far notare l’errore che commettono, perché sarà il primo vizio da denunciare.
- Firmare il verbale. Possiamo tranquillamente procedere alla firma del verbale. Stiamo firmando una notifica, non l’accettazione della violazione descritta dagli agenti. Comunque non siamo obbligati a firmare. In caso di mancata firma gli agenti scriveranno “non firma e ritira la copia”. Quella dobbiamo sempre ritirarla.
- Al momento della firma, se vogliamo, possiamo aggiungere un nostro commento nello spazio “osservazioni del trasgressore”. In caso di contestazione di circostanze non vere (ad es. il non avere con sé la mascherina, mentre noi l’abbiamo in tasca) dobbiamo precisarle nelle osservazioni (ad es. “non è vero che ero senza la mascherina perché l’avevo in tasca”). Oppure dichiarazioni generiche: “contesto l’incostituzionalità della normativa”, “mi riservo di impugnare il verbale”. Possiamo aggiungerle ma non sono necessarie.
- Le uniche osservazioni importanti sono quelle che riguardano la contestazione di fatti mai avvenuti. Ad es. “ero senza mascherina perché non c’erano assembramenti” (gli assembramenti si verificano solo quando non si riesce a rispettare il distanziamento di 1 metro). In questo caso si può anche precisare: “gli agenti sono sprovvisti di mezzi di misurazione della distanza”. Gli agenti non possono impedirci di aggiungere le nostre osservazioni. Ovviamente nei limiti dello spazio consentito. Comunque stiamo sempre registrando con lo smartphone, ricordate?
- Unitamente al verbale ci daranno una multa da pagare. Con uno sconto in caso di pagamento in tempi brevi. Ovviamente se paghiamo subito, non potremo contestare il verbale. Quindi, assolutamente NON pagare, perché il pagamento significa accettare la multa.
- Dalla data di notifica della multa abbiamo 30 giorni per inviare le nostre osservazioni al Prefetto della Provincia in cui è stata fatta la multa (a mezzo PEC o raccomandata a/r). Le osservazioni riguarderanno l’incostituzionalità della normativa, la violazione dei diritti fondamentali, ecc. Alcune Prefetture rispondono con un modulo prestampato che respinge il ricorso. In questo caso il Prefetto commette una violazione amministrativa, cioè il “difetto di motivazione”, perché non ha motivato il rifiuto. Il provvedimento finale del Prefetto si chiama “ordinanza ingiunzione”.
- Chiediamo sempre al Prefetto l’audizione personale ai sensi dell’art. 18 della Legge n.689/81. Se nonostante la memoria e l’audizione personale, il Prefetto non dovesse annullare il verbale archiviando il procedimento e dovesse, invece, notificare l’ordinanza ingiunzione, si renderebbe a quel punto necessario proporre ricorso in opposizione al Giudice di Pace, con l’avvocato o anche personalmente.
In un successivo articolo ci occuperemo del ricorso al Giudice di Pace. Ma vi anticipiamo che si tratta di un procedimento semplificato a cui si può accedere senza avvocato con una spesa inferiore ai 50 euro.
Fonte: Avv. Alessandro Fusillo - Associazione Movimento Libertario