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Diffida di Vox Italia alla Regione Lombardia

13-06-2022 16:30

Redazione Vox

Diffida di Vox Italia alla Regione Lombardia

Vox Italia Milano ha inviato alla Regione Lombardia ed al presidente Fontana, una diffida contro la sperimentazione del vaccino Covid sui bambini.

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Vox Italia Milano, insieme ad un gruppo di comitati, associazioni, movimenti ed avvocati ha sottoscritto ed inviato alla Regione Lombardia ed al presidente Fontana, una diffida contro la sperimentazione del vaccino Covid sui bambini.

La sperimentazione del vaccino anti-Covid della Johnson & Johnson è attualmente in corso presso l’Ospedale Buzzi di Milano.

L’iniziativa nasce dal Comitato Liberi Pensatori, dal Movimento umanitario salviamo i bambini dalla dittatura sanitaria, dal Comicost, da ALU (associazione internazionale per i diritti umani) e dallo studio del avvocato Frida Chialastri di Milano.

Gli enti descrivono la sperimentazione in atto su Milano ed avvisano che il vaccino utilizzato é stato anche sospeso negli Stati Uniti. Infatti, a metà aprile in 6 casi si é sviluppata una malattia rara nelle 2 settimane successive alla vaccinazione.

 

Di seguito, lo stralcio della diffida:

 

Oggetto di diffida e messa in mora. Notifica notizia di reato

Ill.mo dott.re avv. Attilio Fontana,

certamente  sarà  a  conoscenza  che  all’Ospedale  Buzzi  di  Milano  è  in  atto  una sperimentazione di massa su 6557 tra neonati e bambini del c.d. vaccino Covid prodotto da Johnson & Johnson, quando in realtà è appurato che trattasi di farmaco sperimentale.

Farmaco tra l' altro sospeso con effetto immediato negli Stati Uniti d' America dalla Food and Drug Administration, in quanto nelle due settimane successive al vaccino si è manifestata nelle persone vaccinate una rara malattia legata ai coaguli di sangue.

Tale sperimentazione viola apertamente sia fonti normative nazionali che internazionali  e precisamente:

Art 4 Dlgs n.211/03

In aggiunta a tutte le altre prescrizioni previste dal presente decreto, la sperimentazione clinica sui minori può essere intrapresa soltanto se esistono le seguenti condizioni:

a) sia stato ottenuto il consenso informato dei genitori o dell'altro genitore in mancanza di uno di essi o del rappresentante legale nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia; il consenso deve comunque rispecchiare la volontà del minore e deve poter essere ritirato in qualsiasi momento senza che ciò comprometta il proseguimento dell'assistenza necessaria;

b) il minore abbia ricevuto, da personale esperto nel trattare con minori, informazioni commisurate alla sua capacità di comprensione sulla sperimentazione, i rischi e i benefici;

c) lo sperimentatore o lo sperimentatore principale tenga in considerazione la volontà esplicita del minore di rifiutare la partecipazione alla sperimentazione o di ritirarsene in qualsiasi momento, se il minore stesso è capace di formarsi un'opinione propria e di valutare le informazioni di cui alla lettera b);

d) il gruppo di pazienti tragga dalla sperimentazione clinica qualche beneficio diretto e solo se la ricerca è essenziale per convalidare dati ottenuti in sperimentazioni cliniche su persone in grado di dare il loro consenso informato o ottenuti con altri metodi di ricerca; inoltre, la ricerca deve riguardare direttamente uno stato clinico di cui soffre il minore o essere di natura tale da poter essere intrapresa solo su minori;

e) siano state seguite le linee guida scientifiche pertinenti, adottate dall'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (EMEA);

f) le sperimentazioni cliniche siano state concepite in modo da ridurre al minimo il dolore, il disagio, la paura e ogni altro rischio prevedibile, in relazione alla malattia e allo stadio di sviluppo del minore; la soglia del rischio ed il grado di malessere devono essere definiti specificamente e continuamente monitorati;

g) il protocollo sia stato approvato da un comitato etico con competenza anche pediatrica o che si sia preventivamente avvalso di una consulenza in merito alle questioni cliniche, etiche e psicosociali in ambito pediatrico;

h) l'interesse del paziente prevalga sempre sugli interessi della scienza e della società.

 

Articolo 5 Convenzione di Oviedo

Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell'intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi.

Articolo 6 – Protezione delle persone che non hanno la capacità di dare consenso.

1. Sotto riserva degli articoli 17 e 20, un intervento non può essere effettuato su una persona che non ha capacità di dare consenso, se non per un diretto beneficio della stessa.

2. Quando, secondo la legge, un minore non ha la capacità di dare consenso a un intervento, questo non può essere effettuato senza l’autorizzazione del suo rappresentante, di un’autorità o di una persona o di un organo designato dalla legge. Il parere di un minore è preso in considerazione come un fattore sempre più determinante, in funzione della sua età e del suo grado di maturità.

Articolo 16 - La ricerca su persona è ammessa soltanto se sono adempiute le condizioni seguenti:

i) non esiste metodo alternativo alla ricerca sugli esseri umani di efficacia tangibile.

omissis..

 

Articolo 1 Codice di Norimberga

”Il soggetto volontariamente dà il proprio consenso a essere sottoposto a un esperimento. Prima di dare il consenso, la persona deve conoscere: natura, durata e scopo della sperimentazione clinica, il metodo e i mezzi con cui sarà condotta, eventuali effetti sulla salute e sul benessere della persona, eventuali pericoli cui sarà sottoposta. (Questo è alla base del concetto di "consenso informato", ovvero di un consenso fornito in piena consapevolezza delle implicazioni).

Articolo 4 “L'esperimento dovrà essere condotto in modo tale da evitare ogni sofferenza o lesione fisica o mentale che non sia necessaria.

Articolo 5 “Non si deve eseguire la sperimentazione se a priori si è a conoscenza che tale sperimentazione possa causare danni o morte.

 

Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo 1989 e molteplici altri trattati internazionali ed europei.

Non dimentichiamo che l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, art 10 Cost.

Ora Lei, Ill.mo sig.re Governatore, dott. avv. Attilio Fontana è davvero certo che i principi sopra richiamati del consenso pieno ed informato del minore e dei genitori sia stato rispettato?

Quale beneficio diretto per il bambino sottoposto a sperimentazione, se la pseudo vaccinazione sta dimostrando una pericolosità sociale in ragione delle morti (600 secondo l’EMA) avvenute dopo la stessa, oltre numerosi altri eventi avversi gravissimi?

Secondo Lei è’ stato rispettato l’art 5 del Codice di Norimberga? Esso stabilisce che “Non si deve eseguire la sperimentazione se a priori si è a conoscenza che tale sperimentazione possa causare danni o morte”.

Le persone adulte, giovani ed anziani, che si stanno sottoponendo volontariamente e/o coattivamente, a tale sperimentazione stanno morendo.

Ora, posto che tutti i vaccini Pfizer, Moderna, AstraZeneca e lo stesso Johnson & Johnson, hanno un’autorizzazione condizionata all’ immissione in commercio.

L’emergenza sanitaria, dell’anno scorso, e prescindiamo un momento dalla legittimità della sua stessa dichiarazione, ha accelerato l’utilizzazione di tali sieri sperimentali che non avevano però concluso la fase di sperimentazione e senza quindi poter avere dati sufficienti per poterne prevedere i rischi di somministrazione.

La sperimentazione di un vaccino, su cavie di laboratorio, richiede tempi lunghi, che vanno dai 5 agli 8 anni.

Solo nel 2023, dopo che l’EMA avrà raccolto tutti i dati circa gli effetti collaterali gravi, si deciderà se autorizzarli definitivamente quali veri e propri vaccini e non saranno più FARMACI SPERIMENTALI. A che prezzo? Quando esistono cure efficaci al 98%? quando la mortalità da covid 19 è inferiore a quella delle normali epidemie influenzali stagionali, per stessa ammissione dell’OMS?

Lo stesso Dott.re Pasquale Mario Bacco Medico Legale e Ricercatore ha avuto modo di evidenziare come “tale sperimentazione risulta da un punto di vista scientifico ancora più audace, in quanto trattasi di farmaci, tale è un vaccino, che nel modo di operare non ha nessun precedente in ambito medico scientifico. Il farmaco in questione è un vaccino a vettore virale (l'adenovirus umano 26 vivo innocuo) che introduce una sequenza di DNA per sintetizzare la proteina spike. Per la prima volta nella storia della medicina, un vaccino per un virus non stabile, arriva fin nella parte più intima dell’essere umano, la cellula con il suo nucleo. Qui risiede il nostro materiale genetico, quello che determina tutto dell'uomo, dal colore degli occhi a quanti pensieri felici avrà in un’ora. È evidente che il rischio di alterare il codice genetico è, non solo altissimo, ma, non avendo precedenti, assolutamente imprevedibile. Attuare questa terapia sui bambini rende, considerando la velocità di riproduzione cellulare a quell'età, tutto più pericoloso ed eticamente difficilmente accettabile.”

In questo momento si sta facendo la sperimentazione direttamente sull’ uomo.

Siamo di fronte ad un crimine contro l’umanità confermato dal folle progetto di rendere la sperimentazione obbligatoria.

Non possiamo ignorare come la sperimentazione di massa fu dichiarata dal Tribunale di Norimberga quale crimine contro l’umanità.

Questo crimine si sta commettendo contro i bambini ricoverati al Buzzi, nella sua città, nella Regione di cui Lei è il Governatore, e Lei non può e non deve restare impassibile, non deve macchiarsi di tale infamia.

 

Tutto ciò premesso e considerato, il:

Comitato Liberi Pensatori

Comicost per la Tutela delle Libertà Costituzionali ALU Associazione Internazionale per i Diritti Umani

Movimento Umanitario Salviamo i Bambini dalla Dittatura Sanitaria Marcia Della Liberazione

Associazione Area 121 Comitato Cambio di Rotta

Comitato di Sana e Robusta Costituzione R2020 Milano

Vox Italia Milano

“Siamo” Lombardia

Associazione Ora et Labora in Difesa della Vita Movimento Con Cristo Per La Vita (Ancona)

Crociata Cattolica per la Regalitá di Nostro Signore Gesù Cristo

Movimento Politico Cattolico Militia Christi Associazione Himmel

Opera “Padre Gabriele” Associazione Onlus Avv. Linda Corrias

Avv.Frida Chialastri

con la presente

LA INTIMIAMO E DIFFIDIAMO dal continuare la somministrazione del siero sperimentale anti Covid 19 Johnson & Johnson ai minori presenti all’ Ospedale Buzzi di Milano, se entro 15 gg dal ricevimento della presente tale azione lesiva dei diritti internazionalmente e costituzionalmente tutelati dei sopra citati minori, non verrà sospesa, ci vedremo costretti ad adire le autorità competenti.

Distinti saluti.